Art. 4.

      1. All'articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «I provvedimenti di cui al terzo comma sono soggetti ad impugnazione avanti alla competente sezione per i minorenni della corte di appello entro dieci giorni dalla loro comunicazione. In ogni caso gli stessi perdono di efficacia se nel termine di sessanta giorni dalla relativa emanazione non si provvede alla loro conferma in sede di merito».